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[1]Qualora nell'asse dei minori o degli interdetti non siano disponibili fondi per le tasse di bollo dovute pel compimento di atti inerenti allo esercizio di tutele con patrimonio superiore a lire 3000 ed i rappresentanti dei minori o interdetti medesimi si rifiutino di effettuarne l'anticipazione, i pretori, mediante motivato decreto caso per caso, hanno facolta' di disporre l'annotazione a debito delle tasse di bollo dovute sugli atti non dilazionabili senza pregiudizio degli interessi dei minori o interdetti.

[2]Tali tasse sono ripetibili a cura dei cancellieri di pretura nei modi stabiliti dal secondo capoverso dell'art. 26 della legge 4 luglio 1897, n. 414.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art17 · fonte del testo