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[1]La tassa di bollo cui vanno soggetti, a tenore dell'art. 20, n. 4, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione di cui al successivo n. 17, e' graduata nel modo seguente:

[2]per un foglio di carta di non oltre 50 decimetri quadrati lire 0.05;

[3]per un foglio di carta di maggiori dimensioni lire 0.10.

[4]Le stesse tasse sono dovute per gli avvisi di qualsiasi specie comunque fatti sopra materia diversa dalla carta.

[5]Ferme le esenzioni contemplate dagli articoli 27, n. 1 e 37 del citato testo unico sono pure esenti da bollo gli avvisi al pubblico per inaugurazioni di monumenti pubblici, per esposizioni nazionali o provinciali, per aperture di scuole private gratuite e gli avvisi pubblicati dai Comitati costituiti per commemorazioni patriottiche nazionali.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 1 gennaio 1916

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art24 · fonte del testo