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[1]La tassa di bollo cui vanno soggetti, a tenore dell'art. 20, n. 4, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione di cui al successivo n. 17, e' graduata nel modo seguente:

[2]per un foglio di carta di non oltre 50 decimetri quadrati lire 0.05;

[3]per un foglio di carta di maggiori dimensioni lire 0.10.

[4]Le stesse tasse sono dovute per gli avvisi di qualsiasi specie comunque fatti sopra materia diversa dalla carta.

[5]Ferme le esenzioni contemplate dagli articoli 27, n. 1 e 37 del citato testo unico sono pure esenti da bollo gli avvisi al pubblico per inaugurazioni di monumenti pubblici, per esposizioni nazionali o provinciali, per aperture di scuole private gratuite e gli avvisi pubblicati dai Comitati costituiti per commemorazioni patriottiche nazionali. 3 4 5

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 21 novembre 1915, n. 1643

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Il Regio Decreto 21 novembre 1915, n. 1643 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato C) che "La tassa di bollo, cui vanno soggetti a tenore dell'art. 20, n. 4, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione, di cui al successivo n. 27, stabilita dall'art. 24 della legge 29 aprile 1911, n. 509, in ragione della superficie di essi, e' graduata nel modo seguente: per un foglio di carta di non oltre 25 decimetri quadrati. L. 0,05 » » » 50 » ».. L. 0,10 » » » 1 metro quadrato.. L. 0,20 per un foglio di carta di dimensione superiore a 1 metro quadrato..................... L. 0,30".

4

Il Regio Decreto 21 novembre 1915, n. 1643, come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1057, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificato dall'Errata-Corrige in G.U. 04/09/1916, n. 208, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato C) che "La tassa di bollo, cui vanno soggetti, a tenore dell'art. 20, n. 4, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, gli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione di cui al successivo n. 17, stabilita dall'art. 24 della legge 23 aprile 1911, n. 509, in ragione della superficie di essi, e' graduata nel modo seguente: per un foglio di carta non oltre 25 decimetri quadrati, L. 0,05; per un foglio di carta non oltre 70 decimetri quadrati, L. 0,10; per un foglio di carta di non oltre un metro quadrato L. 0,20"

L. 24 dicembre 1916, n. 1738

5

La L. 24 dicembre 1916, n. 1738, nel modificare l'art. 1, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1057, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dall'Errata-Corrige in G.U. 04/09/1916, n. 208, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio Decreto 21 novembre 1915, n. 1643, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Avranno efficacia a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sara' pubblicata la pace, e, in ogni caso, per tutto l'esercizio finanziario 1917-918, le disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1915, n.1774, nel Regio decreto 31 maggio 1916, n. 695 e nei decreti Luogotenenziali 23 dicembre 1915, n. 1812; 27 agosto 1916, nn. 1057 e 1058; 31 agosto 1916, nn. 1080 e 1090; 28 settembre 1916, n. 1238; 1° ottobre 1916, n. 1403; 18 ottobre 1916, n. 1332; 19 ottobre 1916, n. 1365; 9 novembre 1916, n. 1525 e 16 novembre 1916".

Testo in vigore dal 10 gennaio 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 gennaio 1917

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1916 al 10 gennaio 1917.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 1916, n. 1738

    La L. 24 dicembre 1916, n. 1738, nel modificare l'art. 1, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1057, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dall'Errata-Corrige in G.U. 04/09/1916, n. 208, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio Decreto 21 novembre 1915, n. 1643, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Avranno efficacia a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sara' pubblicata la pace, e, in ogni caso, per tutto l'esercizio finanziario 1917-918, le disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1915, n.1774, nel Regio decreto 31 maggio 1916, n. 695 e nei decreti Luogotenenziali 23 dicembre 1915, n. 1812; 27 agosto 1916, nn. 1057 e 1058; 31 agosto 1916, nn. 1080 e 1090; 28 settembre 1916, n. 1238; 1° ottobre 1916, n. 1403; 18 ottobre 1916, n. 1332; 19 ottobre 1916, n. 1365; 9 novembre 1916, n. 1525 e 16 novembre 1916".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art24 · fonte del testo