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[1]La tassa di bollo cui vanno soggetti, a tenore dell'art. 20, n. 4, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione di cui al successivo n. 17, e' graduata nel modo seguente:
[2]per un foglio di carta di non oltre 50 decimetri quadrati lire 0.05;
[3]per un foglio di carta di maggiori dimensioni lire 0.10.
[4]Le stesse tasse sono dovute per gli avvisi di qualsiasi specie comunque fatti sopra materia diversa dalla carta.
[5]Ferme le esenzioni contemplate dagli articoli 27, n. 1 e 37 del citato testo unico sono pure esenti da bollo gli avvisi al pubblico per inaugurazioni di monumenti pubblici, per esposizioni nazionali o provinciali, per aperture di scuole private gratuite e gli avvisi pubblicati dai Comitati costituiti per commemorazioni patriottiche nazionali. 3 4 5
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 21 novembre 1915, n. 1643
3Il Regio Decreto 21 novembre 1915, n. 1643 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato C) che "La tassa di bollo, cui vanno soggetti a tenore dell'art. 20, n. 4, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione, di cui al successivo n. 27, stabilita dall'art. 24 della legge 29 aprile 1911, n. 509, in ragione della superficie di essi, e' graduata nel modo seguente: per un foglio di carta di non oltre 25 decimetri quadrati. L. 0,05 » » » 50 » ».. L. 0,10 » » » 1 metro quadrato.. L. 0,20 per un foglio di carta di dimensione superiore a 1 metro quadrato..................... L. 0,30".
Il Regio Decreto 21 novembre 1915, n. 1643, come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1057, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificato dall'Errata-Corrige in G.U. 04/09/1916, n. 208, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato C) che "La tassa di bollo, cui vanno soggetti, a tenore dell'art. 20, n. 4, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, gli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione di cui al successivo n. 17, stabilita dall'art. 24 della legge 23 aprile 1911, n. 509, in ragione della superficie di essi, e' graduata nel modo seguente: per un foglio di carta non oltre 25 decimetri quadrati, L. 0,05; per un foglio di carta non oltre 70 decimetri quadrati, L. 0,10; per un foglio di carta di non oltre un metro quadrato L. 0,20"
L. 24 dicembre 1916, n. 1738
5La L. 24 dicembre 1916, n. 1738, nel modificare l'art. 1, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1057, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dall'Errata-Corrige in G.U. 04/09/1916, n. 208, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio Decreto 21 novembre 1915, n. 1643, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Avranno efficacia a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sara' pubblicata la pace, e, in ogni caso, per tutto l'esercizio finanziario 1917-918, le disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1915, n.1774, nel Regio decreto 31 maggio 1916, n. 695 e nei decreti Luogotenenziali 23 dicembre 1915, n. 1812; 27 agosto 1916, nn. 1057 e 1058; 31 agosto 1916, nn. 1080 e 1090; 28 settembre 1916, n. 1238; 1° ottobre 1916, n. 1403; 18 ottobre 1916, n. 1332; 19 ottobre 1916, n. 1365; 9 novembre 1916, n. 1525 e 16 novembre 1916".
Testo in vigore dal 10 gennaio 1917 al 16 dicembre 2009
