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[1]La tassa di bollo cui vanno soggetti, a tenore dell'art. 20, n. 4, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione di cui al successivo n. 17, e' graduata nel modo seguente:
[2]per un foglio di carta di non oltre 50 decimetri quadrati lire 0.05;
[3]per un foglio di carta di maggiori dimensioni lire 0.10.
[4]Le stesse tasse sono dovute per gli avvisi di qualsiasi specie comunque fatti sopra materia diversa dalla carta.
[5]Ferme le esenzioni contemplate dagli articoli 27, n. 1 e 37 del citato testo unico sono pure esenti da bollo gli avvisi al pubblico per inaugurazioni di monumenti pubblici, per esposizioni nazionali o provinciali, per aperture di scuole private gratuite e gli avvisi pubblicati dai Comitati costituiti per commemorazioni patriottiche nazionali. 3 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 21 novembre 1915, n. 1643
3Il Regio Decreto 21 novembre 1915, n. 1643 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato C) che "La tassa di bollo, cui vanno soggetti a tenore dell'art. 20, n. 4, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione, di cui al successivo n. 27, stabilita dall'art. 24 della legge 29 aprile 1911, n. 509, in ragione della superficie di essi, e' graduata nel modo seguente: per un foglio di carta di non oltre 25 decimetri quadrati. L. 0,05 » » » 50 » ».. L. 0,10 » » » 1 metro quadrato.. L. 0,20 per un foglio di carta di dimensione superiore a 1 metro quadrato..................... L. 0,30".
Il Regio Decreto 21 novembre 1915, n. 1643, come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1057, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificato dall'Errata-Corrige in G.U. 04/09/1916, n. 208, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato C) che "La tassa di bollo, cui vanno soggetti, a tenore dell'art. 20, n. 4, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, gli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione di cui al successivo n. 17, stabilita dall'art. 24 della legge 23 aprile 1911, n. 509, in ragione della superficie di essi, e' graduata nel modo seguente: per un foglio di carta non oltre 25 decimetri quadrati, L. 0,05; per un foglio di carta non oltre 70 decimetri quadrati, L. 0,10; per un foglio di carta di non oltre un metro quadrato L. 0,20"
Testo in vigore dal 1 ottobre 1916 al 10 gennaio 1917
