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[1]Al n. 2 dell'art. 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e' sostituita la seguente disposizione.

[2]«2°) chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende al lavoro di altri, purche' la sua mercede fissa non superi 20 lire al giorno, e la riscuota a periodi non maggiori di un mese».

Testo in vigore dal 1 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-03-20;296~art1 · fonte del testo