Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. 176 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Al secondo ed al terzo comma dell'art. 12 della legge sono sostituiti i seguenti:
tolto: «Per salario annuo di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 9. si intende, per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio, la rimunerazione effettiva che e' stata ad essi corrisposta durante questo tempo sia in danaro, sia in natura, e purche' non risulti mai inferiore a trecento volte il salario mercede giornaliera, fino al limite massimo di L. 6000.
tolto: «Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici mesi prima dell'infortunio, il salario annuo si valuta uguale a trecento volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite Massimo di L. 6000; a meno che il salario sia fissato in ragione d'anno, nel qual caso si prendera' senz'altro per base il salario cosi' fissato fino al detto limite massimo.
tolto: «Nei casi previsti dal capoverso dell'art. 9 bis dell'art. 2 per il calcolo del salario annuo si prenderanno per base i salari medi o convenzionali in detto articolo indicati».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-03-20;296~art3 · fonte del testo