Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. 61 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Al secondo alinea del n. 3 dell'art. 19 della legge e' sostituita la seguente disposizione:
tolto: «I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versati in titoli emessi o garantiti dallo Stato nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione ragguagliata alla somma di L. 25 per ogni operaio assicurato, fino ad un massimo di L 1.000.000».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-03-20;296~art4 · fonte del testo