Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. 280 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: All'art. 9 della legge sono sostituiti i tre articoli seguenti:
tolto: Art. 9. - «La misura delle indennita' assicurate agli operai nei casi di infortunio aventi per conseguenza inabilita' permanente al lavoro o la morte, e' la seguente:
tolto: 1° nel caso di inabilita' permanente assoluta, l'indennita' e' uguale a sei salari annui e non mai minore diL. 6000;
tolto: 2° nel caso di inabilita' permanente parziale, e' uguale a sei volte la parte di cui e' stato e puo' essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potra' mai essere considerato, inferiore alle L. 1000;
tolto: 3° nel caso di morte, l'indennita' e' uguale a cinque salari annui non mai minore di L. 5000.
tolto: «Le indennita' dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario piu' basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e categoria cui gli apprendisti stessi sono addetti».
tolto: Art. 9.-bis. - «Nel caso di inabilita' temporanea assoluta che impedisca all'operaio di attendere al lavoro, la indennita' sara' giornaliera, ed uguale, alla meta' del salario che aveva l'operaio nel momento dell'infortunio, e dovra' pagarsi per tutta la durata della inabilita».
tolto: «Ove sia richiesto da particolari condizioni della impresa o della lavorazione, o di categorie di imprese o di lavorazioni, come per le industrie non continuative, saltuarie, stagionali, o nelle quali il lavoro sia dato a cottimo, potranno essere stabilite, con le norme che saranno fissate dal regolamento, tabelle di salari medi convenzionali da assumere a base della liquidazione delle indennita'.
tolto: Art. 9.-ter. «In ogni infortunio il capo o esercente della impresa, industria o costruzione, e' obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, e per il certificato medico».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1921-03-20;296~art2 · fonte del testo