Art. 2
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[1]All'art. 9 della legge sono sostituiti i tre articoli seguenti:
[2]Art. 9. - «La misura delle indennita' assicurate agli operai nei casi di infortunio aventi per conseguenza inabilita' permanente al lavoro o la morte, e' la seguente:
[3]1° nel caso di inabilita' permanente assoluta, l'indennita' e' uguale a sei salari annui e non mai minore di L. 6000;
[4]2° nel caso di inabilita' permanente parziale, e' uguale a sei volte la parte di cui e' stato e puo' essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potra' mai essere considerato, inferiore alle L. 1000;
[5]3° nel caso di morte, l'indennita' e' uguale a cinque salari annui non mai minore di L. 5000.
[6]«Le indennita' dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario piu' basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e categoria cui gli apprendisti stessi sono addetti».
[7]Art. 9.-bis. - «Nel caso di inabilita' temporanea assoluta che impedisca all'operaio di attendere al lavoro, la indennita' sara' giornaliera, ed uguale, alla meta' del salario che aveva l'operaio nel momento dell'infortunio, e dovra' pagarsi per tutta la durata della inabilita».
[8]«Ove sia richiesto da particolari condizioni della impresa o della lavorazione, o di categorie di imprese o di lavorazioni, come per le industrie non continuative, saltuarie, stagionali, o nelle quali il lavoro sia dato a cottimo, potranno essere stabilite, con le norme che saranno fissate dal regolamento, tabelle di salari medi convenzionali da assumere a base della liquidazione delle indennita'.
[9]Art. 9.-ter. «In ogni infortunio il capo o esercente della impresa, industria o costruzione, e' obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, e per il certificato medico».
Testo in vigore dal 1 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
