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[1]Al secondo ed al terzo comma dell'art. 12 della legge sono sostituiti i seguenti:

[2]«Per salario annuo di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 9. si intende, per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio, la rimunerazione effettiva che e' stata ad essi corrisposta durante questo tempo sia in danaro, sia in natura, e purche' non risulti mai inferiore a trecento volte il salario mercede giornaliera, fino al limite massimo di L. 6000.

[3]«Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici mesi prima dell'infortunio, il salario annuo si valuta uguale a trecento volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite Massimo di L. 6000; a meno che il salario sia fissato in ragione d'anno, nel qual caso si prendera' senz'altro per base il salario cosi' fissato fino al detto limite massimo.

[4]«Nei casi previsti dal capoverso dell'art. 9 bis dell'art. 2 per il calcolo del salario annuo si prenderanno per base i salari medi o convenzionali in detto articolo indicati».

Testo in vigore dal 1 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-03-20;296~art3 · fonte del testo