Che apporta modificazioni a quella 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro
Art. 5
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[1]Al secondo comma dell'art. 21 della legge, modificato con l'art. 1. del decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, e' sostituito il seguente:
[2]«Coloro pero' che appartengono allo stato maggiore della nave e percepiscono una retribuzione annua superiore alle L. 6000, non fruiscono delle disposizioni della presente legge».
Testo in vigore dal 1 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
