Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. 49 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Al secondo comma dell'art. 21 della legge, modificato con l'art. 1. del decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, e' sostituito il seguente:
tolto: «Coloro pero' che appartengono allo stato maggiore della nave e percepiscono una retribuzione annua superiore alle L. 6000, non fruiscono delle disposizioni della presente legge».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-03-20;296~art5 · fonte del testo