Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. 293 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro dovra' presentare per l'approvazione al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale le nuove tariffe rese necessarie dall'applicazione delle precedenti disposizioni.
tolto: Nello stesso termine la Cassa nazionale e le Societa' o Compagnie private autorizzate ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni dovranno presentare per l'approvazione al Ministero predetto le modificazioni alle condizioni generali di polizza, ed i Sindacati e le Casse private le modificazioni ai loro statuti, rese eventualmente necessarie dall'applicazione delle precedenti disposizioni.
tolto: Entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la Cassa nazionale e le Societa' o Compagnie private, qualora modifichino le condizioni di contratto ed i premi di assicurazione, devono notificare ai loro contraenti le nuove condizioni di contratto o il nuovo premio mediante lettera raccomandata e della quale abbiano ritirata ricevuta, e nei trenta giorni successivi a quello della notificazione predetta i contraenti hanno facolta' di chiedere nonostante qualunque patto in contrario, la risoluzione dei contratti in corso, con effetto dal trentesimo giorno dalla data della richiesta.
tolto: Similmente entro i termini e nei modi previsti dal precedente comma i soci dei Sindacati di assicurazione mutua, nonostante ogni contraria disposizione degli statuti, hanno facolta' di chiedere il recesso da socio.
tolto: Tuttavia per gli infortuni che si verificheranno a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della Presente legge, le indennita' saranno liquidate nella misura prevista dalla presente legge, salvo il diritto all'Istituto assicuratore di richiedere un aumento provvisorio del premio o contributo di assicurazione. In caso di contestazione sulla misura, di questo aumento, decidera' il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, senza peraltro che il ricorso prodotto a tale fine abbia effetto sospensivo nei riguardi del pagamento della somma in contestazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-03-20;296~art6 · fonte del testo