Art. 8
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. 108 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: E' data facolta' al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n 51, del decreto legge Luogotenenziale novembre 1918, n. 1825, e della presente legge e di emanare le norme regolamentari per l'esecuzione delle disposizioni precedenti ed eventualmente quelle altre di carattere transitorio che si reputassero necessarie.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 20 marzo 1921.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Gianni - Labriola.
tolto: Visto, Il guardasigilli: Fera.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-03-20;296~art8 · fonte del testo