Art. 8
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[1]E' data facolta' al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n 51, del decreto legge Luogotenenziale novembre 1918, n. 1825, e della presente legge e di emanare le norme regolamentari per l'esecuzione delle disposizioni precedenti ed eventualmente quelle altre di carattere transitorio che si reputassero necessarie.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 20 marzo 1921.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Gianni - Labriola.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 1 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
