[1]L'azione per pagamento del compenso si prescrive in due anni a cominciare dal giorno in cui le operazioni di assistenza o di salvataggio sono terminate.
[2]Le cause di sospensione o d'interruzione di questa prescrizione sono determinate dalla legge del Tribunale adito.
[3]Le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di ammettere, nelle leggi rispettive, come prorogante il termine qui sopra fissato, il fatto che la nave assistita o salvata non si pote' sequestrare nelle acque territoriali dello Stato in cui l'attore ha il suo domicilio o il suo principale stabilimento.
Testo vigente dal 19 giugno 2009
