Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Sotto riserva di convenzioni ulteriori, le disposizioni presenti lasciano ferme le regole sulla limitazione di responsabilita' dei proprietari di navi, quali sono stabilite in ciascun paese, e cosi' pure le obbligazioni risultanti dal contratto di trasporto o da qualunque altro contratto.

Testo in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art10 · fonte del testo