[1]Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate relativamente a tutti gl'interessati allorquando, sia la nave soccorritrice o salvatrice, sia la nave assistita o salvata, appartenga ad uno Stato di una delle Alte Parti contraenti, come pure negli altri casi previsti dalle leggi nazionali.

[2]E' tuttavia stabilito:

[3]1° che, rispetto agl'interessati appartenenti ad uno Stato non contraente, l'applicazione delle dette disposizioni potra' essere subordinata da ciascuno degli Stati contraenti alla condizione della reciprocita';

[4]2° che, allorquando tutti gl'interessati appartengano al medesimo Stato cui appartiene il Tribunale adito, si applichera' la legge nazionale e non la Convenzione;

[5]3° che, senza pregiudizio di piu' ampie disposizioni delle leggi nazionali, l'art. 11 non e' applicabile che fra navi appartenenti agli Stati delle Alte Parti contraenti.

Testo vigente dal 19 giugno 2009

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Che cosa è cambiato dal 19 giugno 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008. 51 parole tolte, 121 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Gli Stati che non hanno sottoscritto la presente Convenzione sono ammessi ad aderirvi su loro domandaaggiunto: Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate relativamente a tutti gl'interessati allorquando, sia la nave soccorritrice o salvatrice, sia la nave assistita o salvata, appartenga ad uno Stato di una delle Alte Parti contraenti, come pure negli altri casi previsti dalle leggi nazionali.

tolto: Questa adesione sara' notificata per via diplomatica al Governo belga e, da questo, a ciascuno dei Governi delle altre Parti contraenti; produrra' i suoi effetti un mese dopo l'invio della notificazione fatta al Governo belgaaggiunto: E' tuttavia stabilito:

aggiunto: 1° che, rispetto agl'interessati appartenenti ad uno Stato non contraente, l'applicazione delle dette disposizioni potra' essere subordinata da ciascuno degli Stati contraenti alla condizione della reciprocita';

aggiunto: 2° che, allorquando tutti gl'interessati appartengano al medesimo Stato cui appartiene il Tribunale adito, si applichera' la legge nazionale e non la Convenzione;

aggiunto: 3° che, senza pregiudizio di piu' ampie disposizioni delle leggi nazionali, l'art. 11 non e' applicabile che fra navi appartenenti agli Stati delle Alte Parti contraenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art15 · fonte del testo