[1]Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate relativamente a tutti gl'interessati allorquando, sia la nave soccorritrice o salvatrice, sia la nave assistita o salvata, appartenga ad uno Stato di una delle Alte Parti contraenti, come pure negli altri casi previsti dalle leggi nazionali.
[2]E' tuttavia stabilito:
[3]1° che, rispetto agl'interessati appartenenti ad uno Stato non contraente, l'applicazione delle dette disposizioni potra' essere subordinata da ciascuno degli Stati contraenti alla condizione della reciprocita';
[4]2° che, allorquando tutti gl'interessati appartengano al medesimo Stato cui appartiene il Tribunale adito, si applichera' la legge nazionale e non la Convenzione;
[5]3° che, senza pregiudizio di piu' ampie disposizioni delle leggi nazionali, l'art. 11 non e' applicabile che fra navi appartenenti agli Stati delle Alte Parti contraenti.
Testo vigente dal 19 giugno 2009
