[1]Ogni capitano e' tenuto, in quanto lo possa senza serio pericolo per la sua nave, il suo equipaggio ed i suoi passeggeri, a prestare assistenza a qualunque persona, anche nemica, trovata in mare, in pericolo di vita.
[2]Il proprietario della nave non e' responsabile per le contravvenzioni alla disposizione che precede.
Testo vigente dal 19 giugno 2009
