[1]Nessun compenso e' dovuto dalle persone salvate, restando tuttavia ferme le prescrizioni delle leggi nazionali a tale riguardo.
[2]I salvatori di vite umane che sono intervenuti in occasione dell'accidente che ha dato luogo al salvataggio od all'assistenza hanno diritto ad un'equa parte del compenso concesso ai salvatori della nave, del carico e dei loro accessori.
Testo vigente dal 19 giugno 2009
