[1]Nessun compenso e' dovuto dalle persone salvate, restando tuttavia ferme le prescrizioni delle leggi nazionali a tale riguardo.

[2]I salvatori di vite umane che sono intervenuti in occasione dell'accidente che ha dato luogo al salvataggio od all'assistenza hanno diritto ad un'equa parte del compenso concesso ai salvatori della nave, del carico e dei loro accessori.

Testo vigente dal 19 giugno 2009

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 giugno 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008. 65 parole tolte, 55 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Le Alte Parti contraenti, la cui legislazione non reprima le infrazioni all'articolo precedente si impegnano a prendere o a proporre ai loro rispettivi corpi legislativi le misure necessarie perche' dette infrazioni siano represseaggiunto: Nessun compenso e' dovuto dalle persone salvate, restando tuttavia ferme le prescrizioni delle leggi nazionali a tale riguardo.

tolto: Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, appena cio' potra' farsi, le leggi ed i regolamenti che gia' fossero stati o che venissero emanati nei rispettivi Stati, in esecuzione della disposizione che precedeaggiunto: I salvatori di vite umane che sono intervenuti in occasione dell'accidente che ha dato luogo al salvataggio od all'assistenza hanno diritto ad un'equa parte del compenso concesso ai salvatori della nave, del carico e dei loro accessori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art9 · fonte del testo