[1]L'Ufficio internazionale registrera' immediatamente i marchi depositati in conformita' dell'articolo 1°. Esso notifichera' questa registrazione alle diverse amministrazioni. I marchi registrati saranno pubblicati in un periodico edito dall'Ufficio internazionale, in base alle indicazioni contenute nella domanda di registrazione e ad un cliche', fornito dal depositante.

[2]Se il depositante rivendica il colore come elemento distintivo del suo marchio, egli dovra':

[3]1° Dichiararlo e accompagnare il suo deposito con l'indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicata;

[4]2° Unire alla sua domanda degli esemplari del detto marchio di colore, i quali saranno allegati alle notifiche fatte dall'Ufficio internazionale. Il numero di questi esemplari sara' fissato dal regolamento di applicazione.

[5]In vista della pubblicita' da dare, nei paesi contraenti, ai marchi registrati, ogni amministrazione ricevera' gratuitamente dall'Ufficio internazionale il numero di esemplari della suddetta pubblicazione, che credera' di domandare. Questa pubblicita' verra' considerata in tutti i paesi contraenti come pienamente sufficiente e non ne potra' essere richiesta alcun'altra dal depositante.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~accordo-art3 · fonte del testo