Art. 4-bis (Accordo)
[1]-bis.
[2]Quando un marchio, gia' depositato in uno o piu' dei paesi contraenti, e' stato posteriormente registrato dall'Ufficio internazionale a nome dello stesso titolare o del suo avente causa, la registrazione internazionale sara' considerata come sostituita alle registrazioni nazionali anteriori, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di queste ultime.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
