[1]-bis.

[2]Quando un marchio iscritto nel registro internazionale verra' ceduto ad una persona stabilita in un paese contraente diverso dal paese d'origine del marchio, la cessione sara' notificata all'Ufficio internazionale dalla amministrazione di questo stesso paese d'origine. L' Ufficio internazionale registrera' la cessione, e dopo aver avuto il consenso dalla amministrazione alla quale appartiene il nuovo titolare, la notifichera' alle altre amministrazioni e la pubblichera' nel suo giornale.

[3]La presente disposizione non ha per effetto di modificare le legislazioni dei paesi contraenti le quali vietano la trasmissione del marchio senza la cessione contemporanea dello stabilimento industriale e commerciale del quale esso distingue i prodotti.

[4]Non sara' registrata nessuna cessione di marchio inscritto nel registro internazionale, che sia fatta a favore di una persona che non risieda in uno dei paesi contraenti.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~accordo-art9bis · fonte del testo