Che approva gli annessi atti firmati tra l'Italia e vari Stati
Art. 6 (Accordo)
La protezione che risulta dalla registrazione presso l'Ufficio internazionale durera' 20 anni a partire da questa registrazione, ma non potra' essere invocata a favore di un marchio che non goda piu' la protezione legale nel paese d'origine.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
