Che approva gli annessi atti firmati tra l'Italia e vari Stati
Art. 5-bis (Accordo)
[1]-bis.
[2]L'Ufficio internazionale rilasciera', a chiunque ne fara' domanda, mediante pagamento di una tassa che verra' fissata dal regolamento d'applicazione, una copia delle indicazioni iscritte sul registro relativamente a un marchio determinato.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
