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[1]Per cio' che concerne il traffico dei viaggiatori che passano in transito sulla linea del San Gottardo, le tariffe massime di trasporto sono fissate come segue:

[2]In Iª classe 10,416 centesimi per chilometro.

[3]In IIª » 7,291 » »

[4]In IIIª » 5,208 » »

[5]E' riservato alle strade ferrate federali il diritto di applicare una sovratassa del 50 % per le parti della linea aventi una pendenza del 15 ‰ od oltre. Tuttavia il traffico dei viaggiatori sulla linea del Monte-Ceneri continuera' ad essere esente da sovratasse.

[6]Le tasse e sovratasse per il trasporto dei bagagli attualmente in vigore sulla linea del San Gottardo per il traffico di transito, non potranno essere aumentate per l'avvenire.

Testo in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-03-19;197~art10 · fonte del testo