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[1]La Svizzera s'impegna, per conto delle strade ferrate federali, a non aumentare nell'avvenire le tasse di transito svizzere attualmente esistenti per il traffico di merci germanico e per il traffico di merci italiano inoltrato per la via del San Gottardo, e cio' sino a che le ferrovie germaniche od italiane non aumenteranno le loro tasse attualmente in vigore per tali traffici. A seguito delle riduzioni delle sovratasse di montagna, viene riservata una nuova regolarizzazione delle tariffe di transito eccezionalmente ridotte e determinate dalla concorrenza straniera.

[2]La Svizzera prende il medesimo impegno per cio' che concerne le attuali tariffe di transito del servizio cumulativo italo-svizzero per il San Gottardo.

Testo in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1914-03-19;197~art11 · fonte del testo