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La Svizzera prendera' le misure necessarie perche' l'esercizio della ferrovia del san Gottardo risponda in tutte le sue parti a cio' che si ha il diritto di esigere da una grande linea internazionale.

Testo in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1914-03-19;197~art2 · fonte del testo