Art. 17
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[1]Col 1° luglio 1905 il personale delle tre reti Mediterranea, Sicula e Adriatica per la parte che non concerne le linee Meridionali, salvo il caso del riscatto, passa alla dipendenza dell'amministrazione autonoma delle strade ferrate dello Stato.
[2]Il Governo ha facolta' di non accettare in servizio dell'amministrazione delle ferrovie di Stato i funzionari delle societa' Mediterranea, Adriatica e Sicula aventi grado di direttore generale, vice-direttore generale e direttore di esercizio.
[3]Il personale stabile ed in prova addetto alle ferrovie esercitate dallo Stato ha il grado, gli stipendi, le paghe, gli avanzamenti, e, compatibilmente con il nuovo assetto dei servizi, le qualifiche e le competenze accessorie stabilite negli ordinamenti delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, dalle quali rispettivamente proviene; ha pure diritto alla pensione ed ai sussidi secondo le norme degli istituti di previdenza ai quali e' ascritto, e che continueranno provvisoriamente a funzionare con le norme vigenti.
[4]Fino alla unificazione di cui all'art. 22, i funzionari del regio ispettorato generale delle strade ferrate addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato continuano a far parte del proprio ruolo ed hanno provvisoriamente le qualifiche, indennita' e competenze accessorie stabilite dal comitato di amministrazione.
[5]Se per effetto del nuovo assetto si dovessero sopprimere o ridurre posti coperti da funzionari dei primi tre gradi degli attuali organici delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, i funzionari che risulteranno in eccedenza, e che l'amministrazione non creda di poter destinare ad altre funzioni, saranno collocati a riposo, se hanno compiuto gli anni di compartecipazione agli istituti di previdenza previsti dai relativi statuti: in caso diverso saranno collocati in disponibilita' per due anni.
[6]L'amministrazione delle ferrovie di Stato ha facolta' di rivedere, entro il secondo semestre dell'anno 1905, e, ove ne sia il caso, non riconoscere le promozioni deliberate entro il primo semestre dello stesso anno dalle societa' esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per i primi quattro gradi.
Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008
