[1]Con regolamento, da approvarsi con decreto Reale sentito il parere della sezione III del Consiglio superiore di antichita' e belle arti o della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, saranno determinati, per ciascuna disciplina, il numero massimo degli alunni a cui l'insegnante e' tenuto di attendere, e le ore settimanali di lezione, nonche' le altre modalita', che saranno ritenute necessarie.

[2]Allorquando ai corsi di un Istituto per una determinata disciplina e' iscritto regolarmente un numero di alunni superiore al limite massimo consentito dal regolamento, che abbiano frequentata la scuola per un mese, si fara' luogo allo sdoppiamento della relativa classe, istituendo una classe aggiunta.

[3]La classe aggiunta sara' soppressa appena il numero degli alunni non raggiunga piu' il limite fissato dal regolamento.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art15 · fonte del testo