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Il passaggio di un insegnante dall'uno all'altro Istituto, purche' si tratti del medesimo posto, puo' eccezionalmente essere ordinato dal ministro su istanza dell'interessato o per ragioni di servizio, sentito il parere del Consiglio dei professori dell'Istituto, a cui dovrebbe essere trasferito, e quello della sezione III del Consiglio superiore di antichita' e belle arti o della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica.

Testo in vigore dal 16 luglio 1912 al 25 gennaio 1923

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art14 · fonte del testo