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L'insegnante che sia riconosciuto inabile al servizio puo' esserne dispensato. La dispensa puo' inoltre essere decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio. Essa deve estere preceduta dal parere della sezione III del Consiglio superiore di belle arti o della sezione competente della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica e da deliberazione del Consiglio dei ministri.
Testo in vigore dal 16 luglio 1912 al 25 gennaio 1923
