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[1]I posti conservati ad personam nella tabella transitoria annessa alla presente legge restano soppressi al momento in cui i rispettivi titolari cesseranno dal coprirli.

[2]I professori titolari che nell'applicazione della presente legge si troveranno a dover occupare posti di incaricato o di aggiunto, conserveranno ad personam il titolo di professore titolare.

[3]Entro un biennio dalla pubblicazione della presente legge cessera' di far carico al bilancio dello Stato la spesa per il personale dei convitti annessi ai conservatori di musica di Palermo e Parma (tabella transitoria). L'economia che si verifichera' nei bilanci degli anzidetti conservatori in seguito alla soppressione dei convitti andra' a beneficio delle dotazioni dei rispettivi Istituti per le spese di materiale. Sara' pero' fatto obbligo al Governo di istituire nei bilanci dei conservatori di musica di Palermo e Parma delle borse di studio, non piu' di venti, da godersi anche nei convitti nazionali secondo norme da stabilirsi per regolamento.

[4]Il personale di ruolo addetto ai convitti presso i Conservatori di musica di Palermo e Parma in servizio all'atto della pubblicazione di questa legge, descritto nell'annessa tabella transitoria, potra' essere mantenuto in ufficio non oltre un biennio dalla pubblicazione medesima.

[5]Cessando dall'ufficio, al personale anzidetto saranno applicate le disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 del testo unico della legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, numero 693, riferibili alla disponibilita' per soppressione di ufficio.

[6]E' pero' data facolta' al ministro di assumere senza concorso nei posti equiparati per grado del ruolo del personale dei convitti nazionali e dei RR. istituti di educazione femminile, quei funzionari dei soppressi convitti che non possiedano i requisiti per essere collocati a riposo.

Testo in vigore dal 16 luglio 1912 al 14 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art30 · fonte del testo