Art. 23
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[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27, febbraio 1919, n. 239).
[2]La domanda per risarcimento dei danni di guerra deve essere presentata non piu' tardi di un anno dalla pubblicazione della pace, sotto pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da riconoscersi dalla Commissione indicata nell'art. 26.
[3]La assegnazione dell'indennita' deve aver luogo non oltre due annni. dalla presentazione della domanda.
Testo vigente dal 2 aprile 1919 al 17 maggio 1920 · versione 0 su Normattiva