Art. 33
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[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]Nel bilancio del Ministero del tesoro, saranno stanziate le somme necessarie per l'esecuzione del presente testo unico.
[3]Con decreto del ministro del tesoro, saranno indicati i modi e le forme per la organizzazione amministrativa e finanziaria, che risultera' necessaria per la sua esecuzione.
Testo vigente dal 2 aprile 1919 al 20 giugno 1919 · versione 0 su Normattiva