Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Nessun diritto interno riscosso per conto dello Stato, di autorita' locali o di corporazioni, che gravi, attualmente o per l'avvenire, sulla produzione, la fabbricazione o il consumo di qualsiasi articolo nei territori di una delle Alte Parti contraenti, potra' essere, per qualunque motivo, piu' elevato o piu' oneroso per gli articoli, prodotti naturali o fabbricati dei territori dell'altra, che per gli articoli similari d'origine indigena.
[2]I prodotti naturali o fabbricati dei territori di una delle Parti contraenti, importati nei territori dell'altra e destinati al magazzinaggio o al transito, non saranno sottoposti ad alcun diritto interno.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025
