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[1]Nessun diritto interno riscosso per conto dello Stato, di autorita' locali o di corporazioni, che gravi, attualmente o per l'avvenire, sulla produzione, la fabbricazione o il consumo di qualsiasi articolo nei territori di una delle Alte Parti contraenti, potra' essere, per qualunque motivo, piu' elevato o piu' oneroso per gli articoli, prodotti naturali o fabbricati dei territori dell'altra, che per gli articoli similari d'origine indigena.

[2]I prodotti naturali o fabbricati dei territori di una delle Parti contraenti, importati nei territori dell'altra e destinati al magazzinaggio o al transito, non saranno sottoposti ad alcun diritto interno.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art7 · fonte del testo