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[1]Le Parti contraenti convengono di dispensare in generale dall'obbligo di produrre certificati d'origine. Tuttavia nel caso in cui esistessero, in uno dei due paesi, tasse doganali differenti per qualche articolo d'importazione, potranno essere richiesti eccezionalmente certificati d'origine, affinche' gli articoli provenienti dall'altro Paese siano ammessi al beneficio delle tasse piu' ridotte.
[2]In questo caso, i certificati saranno rilasciati nei luoghi di spedizione, sedi d'un consolato, dal console di carriera del paese nel quale l'importazione deve esser fatta, e, negli altri luoghi, dall'autorita' doganale, e, in mancanza di questa autorita', dalle Camere di commercio o dalle autorita' locali.
[3]Quando il rilascio dei certificati d'origine porti seco in uno dei Paesi la riscossione di una tassa qualsiasi, tasse equivalenti potranno essere stabilite dall'altro Paese per i certificati d'origine che esso rilascera'. Lo stesso avverra', al caso, per le fatture consolari.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025
