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[1]Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non intralciare il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito.

[2]Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovino in condizioni identiche, saranno ammesse solamente nei casi seguenti:

[3]1° in circostanze eccezionali, per quanto riguarda le provvisioni da guerra;

[4]2° per motivi di sicurezza o di sanita' pubblica;

[5]3° per i monopoli di Stato attualmente in vigore o che potessero essere stabiliti nell'avvenire;

[6]4° per quanto riguarda le misure sanitarie aventi per fine di proteggere gli animali e le piante utili contro le malattie, gli insetti parassiti nocivi;

[7]5° in vista dell'applicazione ai prodotti esteri di tutte le proibizioni o restrizioni stabilite da leggi interne per quanto riguarda la produzione all'interno dei prodotti similari, o per quanto riguarda la vendita o il trasporto all'interno dei prodotti similari di produzione nazionale.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art9 · fonte del testo