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[1]Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non intralciare il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito.
[2]Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovino in condizioni identiche, saranno ammesse solamente nei casi seguenti:
[3]1° in circostanze eccezionali, per quanto riguarda le provvisioni da guerra;
[4]2° per motivi di sicurezza o di sanita' pubblica;
[5]3° per i monopoli di Stato attualmente in vigore o che potessero essere stabiliti nell'avvenire;
[6]4° per quanto riguarda le misure sanitarie aventi per fine di proteggere gli animali e le piante utili contro le malattie, gli insetti parassiti nocivi;
[7]5° in vista dell'applicazione ai prodotti esteri di tutte le proibizioni o restrizioni stabilite da leggi interne per quanto riguarda la produzione all'interno dei prodotti similari, o per quanto riguarda la vendita o il trasporto all'interno dei prodotti similari di produzione nazionale.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025
