Art. 43
[1](Art. 40, lett. b), legge 2 gennaio 1910, n. 9 e art. 172 legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]E' in facolta' dei Ministero dei lavori pubblici di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del corso di acqua navigabile sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.
[3]Potra' pero' ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetto da approvarsi dal Ministero predetto nell'intento di evitare il taglio. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 ottobre 1962, n. 1484
5La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: [...] b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9, dall'articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e dagli articoli 41, 43, 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959".
Testo vigente dal 14 novembre 1962, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva