Art. 43
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[1](Art. 40, lett. b), legge 2 gennaio 1910, n. 9 e art. 172 legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]E' in facolta' dei Ministero dei lavori pubblici di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del corso di acqua navigabile sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.
[3]Potra' pero' ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetto da approvarsi dal Ministero predetto nell'intento di evitare il taglio.
Testo vigente dal 6 settembre 1913 al 14 novembre 1962 · versione 0 su Normattiva