Art. 1
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[1]TESTO UNICO DI LEGGE sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca
[2]Art. 1.
[3](Articoli 1, 2 e 24, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 7 della convenzione con la Banca d'Italia, 30 ottobre 1894, approvata col R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533 (allegato Q alla legge 8 agosto 1895, n. 486) - Articoli 1 e 21 della convenzione con la Banca d'Italia, 28 novembre 1896, approvata col R. decreto 6 dicembre 1896, n. 517 (allegato A alla legge 17 gennaio 1897, n. 9) - Art. 17, allegato B, e art. 15, allegato C alla legge predetta - Art. 14, legge 3 marzo 1898, n. 47).
[4]La facolta' di emettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, e' concessa, per un periodo di venti anni, dal giorno 10 agosto 1893, ai seguenti Istituti:
[5]Banca d'Italia, con un capitale nominale di 240 milioni, diviso in 300 mila azioni nominative da lire 800 ciascuna;
[6]Banco di Napoli;
[7]Banco di Sicilia.
[8]Due anni prima dello spirare del termine predetto, una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera dei deputati e tre nominati per decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, procedera' ad un esame della situazione dei tre Istituti di emissione per accertarsi dell'adempimento perfetto degli obblighi di legge.
[9]Essa dovra' compiere il suo lavoro e riferire entro sei mesi.
[10]Se da tale accertamento risulteranno adempiuti i detti obblighi, la concessione di cui sopra sara' prorogata sino al 31 dicembre 1923.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 12 settembre 1913 · versione 0 su Normattiva