Art. 6Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A

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[1]Il limite massimo normale della circolazione degli Istituti di emissione e' stabilito in L. 908 milioni e ripartito come segue:

[2]Banca d'Italia.... L. 660,000,000

[3]Banco di Napoli... » 200,000,000

[4]Banco di Sicilia... » 48,000,000

[5]Per il Banco di Sicilia resta fermo l'aumento del limite normale della sua circolazione fino ad altri 10 milioni di lire esclusivamente per operazioni di anticipazioni su fedi di deposito e di sconto a saggio di favore di note di pegno degli zolfi, ai termini dell'art. 22 della legge 15 luglio 1906; n. 333, e della legge 6 giugno 1907, n. 286.

Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 25 agosto 1914 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art6 · fonte su Normattiva