Art. 6 — Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A
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[1]Il limite massimo normale della circolazione degli Istituti di emissione e' stabilito in L. 908 milioni e ripartito come segue:
[2]Banca d'Italia.... L. 660,000,000
[3]Banco di Napoli... » 200,000,000
[4]Banco di Sicilia... » 48,000,000
[5]Per il Banco di Sicilia resta fermo l'aumento del limite normale della sua circolazione fino ad altri 10 milioni di lire esclusivamente per operazioni di anticipazioni su fedi di deposito e di sconto a saggio di favore di note di pegno degli zolfi, ai termini dell'art. 22 della legge 15 luglio 1906; n. 333, e della legge 6 giugno 1907, n. 286. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 4 agosto 1914, n. 791, convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Con decorrenza dal giorno 4 corrente e sino a nuova disposizione, il limite massimo normale della circolazione degli Istituti di emissione, di che all'art. 6 del testo unico di legge sugli Istituti stessi, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e' aumentato di un terzo per ciascuno dei tre Istituti. Su tale supplemento di circolazione gli Istituti di emissione corrisponderanno al tesoro il contributo dell'uno per cento in ragione di anno".
Testo vigente dal 25 agosto 1914 al 1 settembre 1914 · versione 8 su Normattiva