Art. 6Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1921 al 1 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →

[1]Il limite massimo normale della circolazione degli Istituti di emissione e' stabilito in L. 908 milioni e ripartito come segue:

[2]Banca d'Italia.... L. 660,000,000

[3]Banco di Napoli... » 200,000,000

[4]Banco di Sicilia... » 48,000,000

[5]Per il Banco di Sicilia resta fermo l'aumento del limite normale della sua circolazione fino ad altri 10 milioni di lire esclusivamente per operazioni di anticipazioni su fedi di deposito e di sconto a saggio di favore di note di pegno degli zolfi, ai termini dell'art. 22 della legge 15 luglio 1906; n. 333, e della legge 6 giugno 1907, n. 286. 891019

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

8

Il Regio Decreto 4 agosto 1914, n. 791, convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Con decorrenza dal giorno 4 corrente e sino a nuova disposizione, il limite massimo normale della circolazione degli Istituti di emissione, di che all'art. 6 del testo unico di legge sugli Istituti stessi, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e' aumentato di un terzo per ciascuno dei tre Istituti. Su tale supplemento di circolazione gli Istituti di emissione corrisponderanno al tesoro il contributo dell'uno per cento in ragione di anno".

9

Il Regio Decreto 13 agosto 1914, n. 825, convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Con decorrenza da oggi e sino a nuova disposizione, il limite massimo normale della circolazione degl'Istituti di emissione, di che all'art. 6 del testo unico di legge sugli Istituti stessi, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e' ulteriormente aumentato di un terzo per ciascuno dei tre Istituti. Su tale supplemento di circolazione gl'Istituti di emissione corrisponderanno al tesoro il contributo dell'uno per cento in ragione di anno".

10

Il Regio Decreto 23 novembre 1914, n. 1284, convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti massimi normali della circolazione dei tre Istituti di emissione, aumentati di due terzi coi Reali decreti 4 e 13 agosto 1914, nn. 791 e 825, sono ulteriormente accresciuti di un terzo. Su tale aumento gli Istituti di emissione corrisponderanno al tesoro il contributo del due per cento in ragione di anno".

19

Il Regio D.L. 10 giugno 1921, n. 736, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le operazioni di sconto diretto delle note di pegno degli zolfi, indicate all'art. 28 della legge bancaria (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204, e per le operazioni di anticipazioni sopra fedi di deposito di zolfi, indicate nel successivo art. 29 della stessa legge; il Banco di Sicilia potra' eccedere di 5 milioni la somma di lire 10 milioni di cui al secondo comma dell'art. 6 di detta legge, e la Banca d'Italia potra' eccedere sino a 35 milioni di lire, l'attuale limite normale della circolazione dei suoi biglietti".

Testo vigente dal 18 giugno 1921 al 1 gennaio 1924 · versione 19 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art6 · fonte su Normattiva