Art. 7

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1910 al 1 gennaio 1928. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 2, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45).

[2]La circolazione di ciascun Istituto puo' eccedere i limiti indicati nell'art. 6, quando i rispettivi biglietti siano coperti per intero da valuta metallica legale o da oro in verghe esistente in cassa, salva, per le monete divisionali di argento, la disposizione dell'art. 11.

[3]Parimente resta esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondente alle anticipazioni fatte dagli Istituti dello Stato, di cui all'art. 25.

[4]Ad ogni altra eccedenza della circolazione di fronte ai limiti assegnati a ciascun Istituto dal detto art. 6 saranno applicabili le disposizioni dell'art. 21.

Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 1 gennaio 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art7 · fonte su Normattiva