Art. 9
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[2]I biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia hanno corso legale sino a tutto l'anno 1909 nelle Provincie in cui sia uno stabilimento o una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi, coll'incarico di operarne il baratto nei modi determinati dall'articolo precedente.
[3]Gli Istituti possono prendere accordi per la rappresentanza reciproca agli effetti del cambio.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 17 gennaio 1911 · versione 0 su Normattiva