Art. 9
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[2]I biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia hanno corso legale sino a tutto l'anno 1909 nelle Provincie in cui sia uno stabilimento o una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi, coll'incarico di operarne il baratto nei modi determinati dall'articolo precedente.
Gli interventi su questo articolo(9)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 1910, n. 888
1La L. 29 dicembre 1910, n. 888 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'articolo 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1911".
Il Regio Decreto 24 dicembre 1911, n. 1364, convertito senza modificazioni dalla L. 23 maggio 1912, n. 512, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti d'emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1912".
L. 29 dicembre 1912, n. 1346
5La L. 29 dicembre 1912, n. 1346 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico) sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1913".
L. 31 dicembre 1913, n. 1393
7La L. 31 dicembre 1913, n. 1393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui e' disposto nell'art. 9 della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico) sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1914".
L. 20 dicembre 1914, n. 1390
11La L. 20 dicembre 1914, n. 1390 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e' prorogato al 31 dicembre 1915".
L. 21 dicembre 1915, n. 1774
12La L. 21 dicembre 1915, n. 1774 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1917 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204".
Decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1918, n. 2075
14Il Decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1918, n. 2075 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1919 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204".
Il Regio D.L. 27 novembre 1919, n. 2436, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato sino al 31 dicembre 1920 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli, e del Banco di Sicilia di che all'articolo 9 del tento unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204".
Il Regio D.L. 23 dicembre 1920, n. 1835, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1921 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204".
Testo vigente dal 18 gennaio 1921 al 24 gennaio 1922 · versione 18 su Normattiva