Art. 9

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1911 al 14 gennaio 1912. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 2, legge 30 giugno 1891, n. 314 - Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Legge 24 dicembre 1908, n. 723).

[2]I biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia hanno corso legale sino a tutto l'anno 1909 nelle Provincie in cui sia uno stabilimento o una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi, coll'incarico di operarne il baratto nei modi determinati dall'articolo precedente.

[3]Gli Istituti possono prendere accordi per la rappresentanza reciproca agli effetti del cambio. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 1910, n. 888

1

La L. 29 dicembre 1910, n. 888 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'articolo 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1911".

Testo vigente dal 17 gennaio 1911 al 14 gennaio 1912 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art9 · fonte su Normattiva