Art. 9

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1912 al 14 gennaio 1913. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 2, legge 30 giugno 1891, n. 314 - Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Legge 24 dicembre 1908, n. 723).

[2]I biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia hanno corso legale sino a tutto l'anno 1909 nelle Provincie in cui sia uno stabilimento o una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi, coll'incarico di operarne il baratto nei modi determinati dall'articolo precedente.

[3]Gli Istituti possono prendere accordi per la rappresentanza reciproca agli effetti del cambio. 13

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 1910, n. 888

1

La L. 29 dicembre 1910, n. 888 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'articolo 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1911".

3

Il Regio Decreto 24 dicembre 1911, n. 1364, convertito senza modificazioni dalla L. 23 maggio 1912, n. 512, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti d'emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1912".

Testo vigente dal 14 gennaio 1912 al 14 gennaio 1913 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art9 · fonte su Normattiva