Mentre fra i due Governi non sia stipulata una convenzione consolare, i consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari rispettivi godranno nell'uno e nell'altro paese degli stessi diritti, prerogative ed immunita' che le due parti contraenti avessero accordato o potessero accordare agli agenti della stessa categoria della nazione piu' favorita.
Testo vigente dal 16 novembre 1906
